Fondi pensione: il regolamento PEPP

Risparmiare per la pensione sarà presto un compito facilitato da un prodotto pensionistico personale con caratteristiche veramente paneuropee (PEPP).

Il 25 luglio 2019, infatti, il regolamento relativo a un prodotto pensionistico personale paneuropeo (regolamento PEPP) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il 14 agosto 2019. Il regolamento PEPP costituisce per i players lussemburghesi l’opportunità di posizionarsi sul mercato europeo delle pensioni private con questo nuovo prodotto che potrebbe essere distribuito in tutta l’Unione Europea.

Il regolamento diventerà applicabile solo 12 mesi dopo la pubblicazione degli atti delegati di cui al regolamento. Non è previsto che ciò avvenga prima della fine del 2021, tuttavia è importante che i possibili fornitori di questi fondi inizino a pensare al modo in cui possono personalizzare e commercializzare i prodotti per adattarli ai loro modelli di business.

I fornitori di PEPP, ovvero istituti di credito, compagnie di assicurazione, taluni istituti di previdenza professionale, imprese di investimento e società di gestione di UCITS nonché AIFMs, potranno beneficiare di un mercato unico dell’UE per le pensioni personali e di una agevolata attività di distribuzione transfrontaliera, compreso un passaporto UE.

Grazie della standardizzazione delle principali funzionalità, i fornitori di PEPP avranno bisogno di una singola registrazione del prodotto per venderli e distribuirli in più Stati membri dell’UE.

Il PEPP è un prodotto che si basa su un contratto su base volontaria tra un risparmiatore individuale e un fornitore e pertanto è complementare a qualsiasi altro prodotto pensionistico statutario, ovvero statale (Primo pilastro) o professionale, vale a dire prodotto pensionistico lavorativo (secondo pilastro).

Prevede l’accumulazione di capitale a lungo termine con l’obiettivo esplicito di fornire reddito al momento del pensionamento e con possibilità di prelievo anticipato limitata prima di quel momento.

I fornitori possono offrire fino a sei opzioni di investimento ai risparmiatori. Il PEPP di base, l’unico prodotto descritto maggiormente in dettaglio nel regolamento PEPP, è l’opzione di investimento predefinita e mira a preservare il capitale del risparmiatore.

I costi e le commissioni per il PEPP di base saranno limitati all’1% del capitale annuale accumulato e integreranno tutti i costi amministrativi, i costi di investimento e i costi di transazione.

È importante notare che l’importo della commissione limitata si applica solo al PEPP di base. Come accennato, i fornitori possono offrire opzioni di investimento alternative per i risparmiatori di PEPP.

La forma di protezione del capitale sarà soggetta al tipo di PEPP di base. Un PEPP di base coperto da garanzia comporta l’obbligo legale per i fornitori di garantire che il risparmiatore riceva al momento del disinvestimento almeno il capitale investito.

Un PEPP di base potrebbe anche basarsi su una tecnica di mitigazione del rischio (ad es. Strategia di investimento conservativa o strategia del ciclo di vita) coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore di recuperare il capitale investito, ma senza alcun obbligo legale di farlo.

In ogni caso, l’obbligo di recuperare il capitale copre esclusivamente il capitale investito dal risparmiatore, indipendentemente dalle commissioni e dall’inflazione.

Nonostante esistano vincoli imposti dalle direttive UCITS e AIFM, il regolamento consente alle società di gestione di UCITS e agli AIFMs di offrire PEPP sotto forma di organismi di investimento collettivo (OIC), ma dovranno creare un fondo designato per tale scopo.

I gestori patrimoniali saranno autorizzati a offrire strategie del ciclo di vita utilizzando una combinazione di fondi di investimento attraverso la quale il conto PEPP del risparmiatore verrebbe accreditato con quote / azioni di fondi proporzionate all’asset allocation proposta.


Un passaporto europeo legato a tale prodotto fornisce ai fornitori di l’accesso a tutto il mercato dell’Unione sulla base della registrazione di un singolo prodotto con un’unica autorità nazionale competente, accesso concesso sulla base di un unico insieme di norme, il regolamento PEPP.

Dopo che la decisione di registrazione è stata presa dall’autorità nazionale competente, quest’ultima è tenuta a notificare l’EIOPA che deve registrare conseguentemente il fornitore ed il prodotto PEPP in un registro pubblico centrale, istituito e gestito dall’EIOPA.

La registrazione di un PEPP nel registro centrale è valida in tutti gli Stati membri. Il fornitore deve tuttavia notificare ad uno Stato membro ospitante la sua intenzione di aprire un sottoconto per questo Stato membro ospitante.

Un “sottoconto” è definito come la sezione nazionale che viene aperta all’interno di ciascun conto e corrisponde ai requisiti e alle condizioni legali richieste da parte dello Stato membro di residenza del risparmiatore per investire in un PEPP.

Il conto PEPP è il conto pensionistico personale detenuto a nome di un risparmiatore (o beneficiario, a seconda dei casi) che viene utilizzato per la registrazione delle transazioni, che consente al risparmiatore di versare periodicamente delle somme di denaro nel suo conto pensione e al beneficiario di ricevere benefici PEPP.

Tuttavia, la dimensione paneuropea di questi prodotti può essere sviluppata non solo a livello del fornitore dello strumento, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliera, ma anche a livello del risparmiatore, attraverso la portabilità del prodotto e il servizio di commutazione.

Grazie alla « Portabilità » un risparmiatore avrà il diritto di (i) aprire un nuovo account secondario nel proprio account PEPP, (ii) continuare contribuire al proprio account esistente o (iii) passare, gratuitamente, a un altro fornitore nel caso in cui non sia disponibile un nuovo account secondario quando cambia la propria residenza in un altro Stato Membro.

Riguardo invece al « servizio di commutazione », al fine di trovare condizioni migliori per i loro investimenti, i risparmiatori possono chiedere di passare ad un diverso fornitore PEPP, sia a livello nazionale che transfrontaliero, ovvero ad un gestore di un altro Stato Membro.

Il passaggio può essere richiesto durante la fase di accumulo e decumulo del PEPP. Su richiesta di un risparmiatore, il fornitore provvede a trasferire gli importi corrispondenti o, ove applicabile, in natura, dal conto aperto presso il fornitore trasferente a un nuovo conto con gli stessi sottoconti, aperto con il nuovo fornitore PEPP e previa chiusura dell’account precedente.


I fornitori dovranno rispettare determinate condizioni precontrattuali (ad es. fornitura di un KID e consulenza obbligatoria) nonché obblighi di trasparenza ai sensi dei contratti PEPP (ovvero fornitura di una dichiarazione di indennità).


Nel complesso, il regolamento offre nuove opportunità di mercato e di investimento all’interno dell’Unione Europea e stabilisce un nuovo più competitivo mercato per i prodotti pensionistici personali. Alla luce della sua rinomata esperienza, il Lussemburgo ha la possibilità di trarre vantaggio da questo nuovo prodotto pensionistico e di diventare il luogo privilegiato per la creazione e la distribuzione di tali prodotti transfrontalieri.

Spetta inoltre agli Stati membri decidere se il tali fondi debbano beneficiare di incentivi fiscali, aspetto che sarà fondamentale per la sua promozione e il suo successo. Finora la Commissione Europea ha incoraggiato gli Stati Membri a riservare ai PEPP lo stesso trattamento fiscale dei prodotti pensionistici nazionali già esistenti.

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By Anna Teresa Plantamura

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